Associazione Nazionale Ex Internati 
nei Lager nazisti
– Volontari della Libertà –
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Statuto e Regolamento

 ”STATUTO  ANEI”

 Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti 

“Mai più reticolati nel mondo”

Titolo I 
Sede Scopi

Art. 1 –  E’ esistente un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI NEI LAGER NAZISTI (A.N.E.I.)”, con sede legale a Roma.

Art. 2 – L’Associazione rappresenta tutti coloro che, militari e civili, furono interna­ ti in Germania o altrove, dopo 1’8 settembre 1943, ad opera delle autorità naziste o fasciste, per il rifiuto a collaborare da essi opposto, contribuendo con il loro dovero­so comportamento alla lotta della Resistenza per la rinascita di un’Italia libera e democratica.

Si ripromette in particolare modo di:

a) mantenere saldi fra i soci i vincoli di solidarietà affermatisi nei campi di internamento;

b) custodire il patrimonio morale, civile e storico dell’esperienza dell’internamento promuovendone la conoscenza e la divulgazione alle nuove generazioni; 

c) raccogliere memorie e testimonianze e favorire ricerche storiche approfondite re­lative al sistema concentrazionario dei Lager fascisti e nazisti;

d) onorare i Caduti e far conoscere i luoghi della memoria ad essi dedicati;

e) diffondere la cultura della pace, il valore della persona umana, il vincolo della so­lidarietà, l’opposizionead ogni forma di sopraffazione e di dittatura;

f) partecipare alla vita democratica nazionale ed europea;

g) attuare rapporti di fraterna solidarietà, anche sul piano internazionale, con le associazioni combattentistiche e d’arma e con le altre associazioni affini;

h) difendere i valori della Costituzione e l’unità nazionale nell’ambito di un’Europa libera e democratica.

Art. 3 – Nello svolgimento della sua opera l’Associazione è indipendente da qualsia­si partito politico. 


Titolo II
I Soci

Art. 4 – Sono iscritti “Honoris Causa” tutti i Caduti in Germania o altrove durante l’internamento o successivamente in conseguenza di esso.

Possono essere soci:                                                                                           ­
a) i cittadini italiani che siano stati internati in Germania od altrove dalle autorità naziste o fasciste dopo 1’8 settembre 1943, sia come militari sia come civili, e non abbiano comunque volontariamente collaborato né con i nazisti né con i fascisti;

b) coloro che, pur non essendo stati internati, siano legati da rapporto di parentela con un ex internato;

c) coloro che, pur non rientrando nelle su elencate categorie, si riconoscano nei principi espressi dall’articolo 2 del presente statuto e vogliano collaborare attivamente alla realizzazione dei suoi fini (soci simpatizzanti). ­
Il Consiglio nazionale predispone un formulario per la domanda di adesione.

Art. 5 – Sulle ammissioni dei soci decide il Consiglio della sezione, o in assenza il Consiglio nazionale.         ­

Art. 6 – Non possono far parte dell’Associazione:

a) coloro che, durante o dopo l’internamento ad opera delle autorità naziste o fasciste, in Germania od altrove, abbiano aderito alla “Repubblica Sociale Italiana” o co­-operato con le forze armate naziste o fasciste; ­

b) coloro che durante l’internamento si siano resi colpevoli di atti disonorevoli nei confronti dei propri compagni; ­

c) coloro che abbiano contribuito ad azioni di violenza o di coercizione morale da parte delle autorità naziste o fasciste nei confronti degli internati.

Art. 7 – Ogni socio deve:   

a) avere la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Associazione ed essere in rego­la con la quota annuale; ­

b) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché i deliberata dei congressi, delle assemblee e degli organi direttivi ed esecutivi dell’Associazione; 

c) partecipare alla vita dell’associazione informando la propria attività a principi di solidale fratellanza verso gli altri associati.

Art. 8 – Ogni socio ha diritto a partecipare con voto deliberativo all’assemblea della sezione di cui fa parte e di essere eletto alle cariche sociali, tranne quanto previsto dal successivo articolo 18, comma 1.  ­

Art. 9 – A chi si sia reso altamente benemerito della causa degli ex internati può essere conferito il titolo di socio “ad honorem” su deliberazione del Consiglio nazionale, il quale può revocare la concessione soltanto nel caso di indegnità dell’insigni­to. Il socio onorario è iscritto in apposito albo che sarà conservato presso la sede legale.

Art. 10 – La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per dimissioni;

c) per morosità. Coloro che hanno perso la qualità di socio per morosità possono essere riammessi dal consiglio della sezione, previo pagamento delle quote arretrate a discrezione del consiglio stesso;

d) per cancellazione dall’elenco dei soci, quando risulti che l’iscritto non è in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione a socio;

e) per espulsione.

Art.11 – Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei probiviri: 

a) deplorazione;

b) sospensione a tempo determinato o indeterminato quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all’espulsione;

c) espulsione: quando ricorrano gravissimi, comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata inefficace un’eventuale sospensione a tempo indeterminato.

Continua…