A N E I

Associazione Nazionale Ex Internati 
nei Lager nazisti
– Volontari della Libertà –
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Statuto

STATUTO ANEI

Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti

“Mai più reticolati nel mondo”

 
Titolo I

Sede — Scopi

Art. 1 – E’ esistente un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE

EX INTERNATINEILAGERNAZISTI (A.N.EL)”, con Sede Legale a Roma

Art. 2 – L’Associazione rappresenta tutti coloro che, militari e civili, furono intemati in Germania o altrove, dopo 1’8 settembre 1943, ad opera delle autorità naziste o fasciste, per il rifiuto a collaborare da essi opposto, contribuendo con il loro doveroso comportamento alla lotta della Resistenza per la rinascita di un’Italia libera e democratica.

Si ripromette in particolare modo di:

  1. mantenere saldi fra i soci i vincoli di solidarietà affermatisi nei campi di internamento;
  2. custodire il patrimonio morale, civile e storico dell’esperienza dell’internamento promuovendone la conoscenza e la divulgazione alle nuove generazioni;
  3. raccogliere memorie e testimonianze e favorire ricerche storiche approfondite relative al sistema concentrazionario dei Lager fascisti e nazisti;
  4. onorare i Caduti e far conoscere i luoghi della memoria ad essi dedicati;
  5. diffondere la cultura della pace, il valore della persona umana, il vincolo della solidarietà, l’opposizione ad ogni forma di sopraffazione e di dittatura,
  6. partecipare alla vita democratica nazionale ed europea;
  7. attuare rapporti di fraterna solidarietà, anche sul piano internazionale, con le associazioni combattentistiche e d’arma e con le altre associazioni affini;
  8. difendere i valori della Costituzione e l’unità nazionale nell’ambito di unEuropa libera e democratica.

 

Art. 3 – Nello svolgimento della sua opera l’Associazione è indipendente da qualsiasi partito politico.

 

Titolo II

I Soci

Art. 4 – Sono iscritti “Honoris Causa” tutti i Caduti in Germania o altrove durante l’internamento o successivamente in conseguenza di esso. Possono essere soci:

  1. i cittadini italiani che siano stati intemati in Germania od altrove dalle autorità naziste o fasciste dopo 1’8 settembre 1943, sia come militari sia come civili, e non abbiano comunque volontariamente collaborato né con i nazisti né con i fascisti;
  2. coloro che, pur non essendo stati internati, siano legati da rapporto di parentela con un ex internato;
  3. coloro che, pur non rientrando nelle su elencate categorie, si riconoscano nei principi espressi dall’articolo 2 del presente statuto e vogliano collaborare attivamente alla realizzazione dei suoi fini (soci simpatizzanti).

Il Consiglio nazionale predispone un formulario per la domanda di adesione.

Art. 5 – Sulle ammissioni dei soci decide il Consiglio della sezione, o in assenza il Consiglio nazionale.

Art. 6 – Non possono far parte dell’Associazione:

  1. coloro che, durante o dopo l’internamento ad opera delle autorità naziste o fasciste, in Germania od altrove, abbiano aderito alla “Repubblica Sociale Italiana” o cooperato con le forze armate naziste o fasciste;
  2. coloro che durante l’internamento si siano resi colpevoli di atti disonorevoli nei confronti dei propri compagni;
  3. coloro che abbiano contribuito ad azioni di violenza o di coercizione morale da parte delle autorità naziste o fasciste nei confronti degli internati; 

Art. 7 – Ogni socio deve:

  1. avere la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Associazione ed essere in regola con la quota annuale;
  2. osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché i deliberata dei congressi, delle assemblee e degli organi direttivi ed esecutivi dell’Associazione;
  3. partecipare alla vita dell’associazione informando la propria attività a principi di solidale fratellanza verso gli altri associati.

Art. 8 – Ogni socio ha diritto a partecipare con voto deliberativo all’assemblea della sezione di cui fa parte e di essere eletto alle cariche sociali, tranne quanto previsto dal successivo articolo 18, comma 1.

Art. 9 – A chi si sia reso altamente benemerito della causa degli ex intemati può essere conferito il titolo di socio “ad honorem” su deliberazione del Consiglio nazionale, il quale può revocare la concessione soltanto nel caso di indegnità dell’insignito. Il socio onorario è iscritto in apposito albo che sarà conservato presso la sede legale.

Art. 10 – La qualità di socio si perde:

  1. per decesso;
  2. per dimissioni;
  3. per morosità. Coloro che hanno perso la qualità di socio per morosità possono essere • ammessi 1 1 dal consiglio della sezione, previo pagamento delle quote arretrate a discrezione del consiglio stesso;
  4. per cancellazione dall’elenco dei soci, quando risulti che l’iscritto non è in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione a socio;
  5. per espulsione.

Art. 11 – Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei probiviri:

  1. deplorazione;
  2. sospensione a tempo determinato o indeterminato quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all’espulsione;
  3. espulsione: quando ricorrano gravissimi, comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata ineffcace un’eventuale sospensione a tempo indeterminato.

 

Titolo III

Entrate dell’Associazione

Art. 12 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote di associazione;
  2. dai contributi pubblici o privati;
  3. dalle somme e dai beni ricevuti dall’Associazione per atto tra vivi o “mortis causa”,
  4. dai proventi di attività varie.

Art. 13 – La quota sociale annua è fissata dal Consiglio nazionale entro il 30 novembre di ciascun anno, altrimenti si intende confermata quella in vigore nell’anno precedente. La quota sociale deve essere corrisposta dal socio alla Sezione di appartenenza, o, in assenza di essa, alla sede nazionale entro il primo trimestre dell’anno. Gli organi nazionali possono andare incontro alle esigenze organizzative delle sezioni mediante contributi a titolo di solidarietà. Alle sezioni è riconosciuta l’amministrazione autonoma nel rispetto delle norme di legge. Gli immobili di proprietà o in uso all’Associazione costituiscono patrimonio dell’Ente e non possono essere alienati o ceduti se fion dietro deliberazione del Consiglio nazionale.

 

Titolo IV

Ordinamento

Sezione 1. Rappresentanza – Ripartizione territoriale

Art. 14 – L’Associazione opera su due livelli, uno nazionale e uno territoriale.

A livello territoriale le sezioni assumono la denominazione di ‘TANEI Sezione di (ambito territoriale dove ha sede la sezione)”. Nelle località nelle quali non sussista un organo previsto dal presente statuto la presidenza nazionale può nominare rappresentanti locali.

Art. 15 – Il Presidente nazionale rappresenta legalmente l’intera Associazione. Le sezioni sono rappresentate dai rispettivi presidenti.

Art. 16 – Sono organi direttivi ed amministrativi nazionali dell’Associazione:

  1. il Congresso nazionale;
  2. il Consiglio nazionale;
  3. il Presidente nazionale;
  4. il Segretario generale con funzioni di tesoriere; il Collegio dei probiviri;
  5. g) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 17 – Il Congresso nazionale è costituito da tutti i soci rappresentati dai loro delegati, eletti dai componenti le singole sezioni. I delegati in seno al Congresso disporranno di voti in proporzione al numero degli iscritti secondo un criterio stabilito dal Consiglio nazionale in sede di convocazione. Il Congresso nazionale discute ed approva le modifiche allo statuto, omologa i bilanci; elegge i membri del Consiglio nazionale, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti; decide sulle questioni riguardanti l’unione o la fusione dell’Associazione con altre e sull’eventuale suo scioglimento e, in genere, su tutte le questioni interessanti la struttura e la vita associativa. Il Congresso nazionale si riunisce di norma ogni tre anni, o, in seduta straordinaria su convocazione del Consiglio nazionale.

Art. 18 – Il Consiglio nazionale è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici consiglieri. Esso elegge il Presidente nazionale e due Vice presidenti. Il Presidente nazionale deve essere o ex internato o figlio o nipote di internato.

Convoca il Congresso nazionale. Provvede al conseguimento dei fini sociali, assicurando l’attuazione di quanto deliberato dal Congresso nazionale.

In particolare: discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera lo storno dei fondi da una categoria all’altra del bilancio; emana norme regolamentari per l’attuazione di quanto stabilito dallo statuto; delibera su tutte le questioni aventi per oggetto beni immobili; fissa la data ed il luogo di convocazione del Congresso Nazionale in seduta ordinaria e straordinaria; esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 13 del presente Statuto.

In caso di particolare gravità può provvedere allo scioglimento di un Consiglio territoriale, nominando un commissario straordinario, il quale dovrà provvedere alle nuove elezioni nel termine di tre mesi; di tali provvedimenti dovrà riferire al Congresso nazionale alla sua prima seduta.

Provvede alle assunzioni del personale della Sede centrale e su tutte le questioni relative al trattamento del personale medesimo.

Può delegare al Presidente nazionale parte dei suoi poteri.

I provvedimenti adottati dal Presidente nazionale per delega del Consiglio nazionale dovranno essere ratificati alla prima riunione del Consiglio stesso.

Il Consiglio dura in carica tre anni e si riunisce almeno una volta l’anno. I componenti possono essere rieletti.

Art. 19 – Il Presidente nazionale convoca e presiede il Consiglio nazionale e ne esegue le deliberazioni; nel corso della prima seduta, d’intesa con il Consiglio, nomina il Segretario generale e il Direttore di “Noi dei Lager”.

Coordina l’attività dell’Associazione.

E’ coadiuvato dai Vice Presidenti, ai quali può delegare in parte i suoi poteri. ln caso di impedimento, e qualora non si sia avvalso della facoltà suddetta, è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente Nazionale provvede alle spese ed alle obbligazioni secondo quanto previsto dal bilancio preventivo.

Art. 20 – Il Segretario generale è preposto alla Segreteria nazionale, assiste il Presidente e ne attua le direttive. Egli ha le funzioni di Segretario del Consiglio nazionale. Svolge le funzioni di tesoriere.

Art. 21 – In ogni ambito territoriale può costituirsi una Sezione purchè ci siano almeno 5 (cinque) aderenti aventi i requisiti richiesti dal presente statuto. Sono organi della Sezione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario con funzioni di tesoriere;
  6. il Revisore dei conti.

 

Art.22 – L’Assemblea della sezione discute ed approva bilancio preventivo e il conto consuntivo. Elegge il consiglio di sezione e il revisore dei conti Si riunisce almeno due volte all’anno.

Art. 23 – Il Consiglio della sezione è composto da almeno 3 (tre) consiglieri e viene eletto ogni 3 anni. Nelle Sezioni con 10 0 più iscritti il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri. Elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario tesoriere.

Art. 24 – Il Presidente della Sezione territoriale ed in sua assenza, il Vice Presidente, convoca l’Assemblea , convoca e presiede il Consiglio e ne esegue le deliberazioni; provvede alle spese e alle obbligazioni secondo quanto previsto dal bilancio preventivo. È coadiuvato dal Vice Presidente al quale può delegare tutti o in parte i suoi poteri. È assistito dal Segetario che ne esegue le direttive.

Art. 25 – Lo svolgimento degli incarichi è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spesa autorizzati dal Presidente.

Art.26 – Le strutture territoriali esistenti al momento dell’approvazione del presente Statuto sono mantenute, salvo parere contrario da parte delle assemblee dei soci locali.

Sezione 2. Organi di controlio Art. 27 – Il controllo della gestione economica e demandano:

  1. ad un Collegio di tre revisori dei conti nazionali nominati insieme a due supplenti, dal Congresso nazionale;
  2. ad un revisore dei conti territoriale nominato insieme a un supplente, dall’Assemblea territoriale.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Possono partecipare, a loro richiesta, alle sedute degli organi la cui gestione devono controllare. Devono presentare una relazione scritta agli organi di competenza in sede di approvazione del bilancio consuntivo da allegare ano stesso.

I revisori dei conti non possono essere legati da parentela ed affinità sino al secondo grado compreso, con i membri degli organi di controllo.

Art 28 — Il Collegio dei probiviri è composto da tre membrj nominati dal Congresso nazionale. Durano carica tre anni e possono essere rieletti.

Sezione 3. Disposizioni comuni agli organi dell’Associazione

Art. 29 – Le riunioni di Congresso e Assemblea di sezione sono valide, in prima convocazione, quando i presenti rappresentino la metà più uno dei voti complessivamente attribuibili e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Tutte le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le riunioni del Consiglio nazionale e dei Consigli di sezione sono valide se intervengono almeno la metà più uno dei membri in carica.

Art. 30 – Il Consiglio nazionale deve predisporre l’ordine del giorno del Congresso nazionale almeno venti giorni prima dalla data della sua convocazione; il Consiglio di sezione almeno sette giorni prima per l’Assemblea di sezione.

Il Presidente nazionale deve curare tempestivamente la diffusione dell’ordine del giorno del Congresso nazionale fra tutti i soci e tutte le sezioni.

Art. 31 – Le riunioni straordinarie degli organi collegiali dell’Associazione devono essere convocate, a cura dei Presidenti, secondo la rispettiva competenza, oltre quando lo richiedono gravi esigenze, anche quando ne facciano richiesta:

  1. almeno un quinto dei loro componenti;
  2. un quinto dei soci rappresentati da detti organi collegiali.

 

La richiesta di convocazione dovrà essere fatta per iscritto.

Art. 32 – Le riunioni richieste a norma del precedente articolo dovranno essere convocate tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta che dovrà contenere l’indicazione degli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.

Art. 33 – Le cariche sociali sono a titolo gratuito, con l’eventuale rimborso delle spese sostenute, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale.

Art. 34 – In caso di morte, dimissioni o qualunque altra causa che impedisca ad uno o più consiglieri di continuare a far parte del Consiglio nazionale o di sezione, i consiglieri in carica provvedono a nominare i sostituti che rimangono in carica sino alla prima riunione di Congresso o di Assemblea. In caso di morte, dimissioni o impedimenti del Presidente di sezione, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni ed il Consiglio verrà completato come indicato nel precedente comma. Nei casi analoghi, il Presidente nazionale sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano fino alla nomina di altro Presidente da parte del Consiglio nazionale.

Art. 35 – Il Consiglio nazionale e i Consigli di sezione possono nominare delle commissioni speciali per lo studio di particolari problemi inerenti all’attività dell’Associazione.

 

Titolo V

Norme finanziarie

Art. 36 – L’esercizio sociale ha inizio il 1 0 gennaio di ogni anno e termina 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 37 – Gli amministratori sono obbligati a preparare, tenere e conservare le seguenti scritture:

  1. l’elenco dei soci, con l’indicazione delle quote sociali versate e del numero delle tessere rilasciate. Copia dell’elenco deve essere rimessa dalla sezione alla Presidenza nazionale;
  2. l’elenco aggiornato delle cariche sociali, con l’indicazione delle generalità e della residenza e con espressa menzione di chi rappresenta gli organi sociali o ne fa le veci, e per quale periodo di tempo la rappresentanza ha avuto luogo. I nominativi dei rappresentanti e dei loro sostituti debbono essere comunicati alla Presidenza nazionale;
  3. il giornale di cassa;
  4. il bilancio preventivo. Copia del bilancio preventivo delle sezioni deve essere comunicato alla Presidenza nazionale;
  5. il conto consuntivo con le modalità e gli obblighi previsti per il bilancio preventivo; l’inventario descrittivo dei beni.

 

Art. 38 – Gli amministratori rispondono verso l’Associazione ed i terzi della regolarità della gestione ad essi demandata. Nessuna spesa può essere eseguita senza I ‘autorizzazione del Presidente competente o di chi lo sostituisce. Presso la sede centrale e le sezioni territoriali il Segretario svolge le funzioni di cassiere-economo tesoriere. Il tesoriere cura la tenuta degli atti contabili sotto la vigilanza del Presidente e dei revisori dei conti. Il Presidente nazionale ed i Presidenti territoriali esercitano il controllo amministrativo sugli organi dipendenti, sia direttamente che a mezzo di • incaricati, e possono all’occorrenza chiedere copia degli atti in gestione.

Art. 39 – Non è ammesso espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle tipiche delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avana di gestione nonché fondi, riserve, capitale, ameno che la destinazione o la distribuzione non  siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa avvenuto, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinamone imposta per legge.

 

Titolo VI

Disposizioni varie

Art. 40 – L’ANEI riconosce il grande valore storico ed esemplare delle testimonianze dedicate agli Internati Militari Italiani I.M.I. mediante opere museali, cimiteriali, stele, targhe, centri di studio e di ricerca distribuite su tutto il territorio della Repubblica Italiana e all’estero, e conferisce ad esse il proprio patrocinio morale. Particolare importanza attribuisce al complesso di Terranegra: Tempio dell’Internato Ignoto, Museo dell’ Internamento e Giardino dei Giusti, mèta costante di pellegrinaggi e laboratorio di perenne memoria dei nostri Caduti. Il Curatore del Museo è nominato dalla Presidenza dell’A.N.E.I. di Padova e ne attua gli indirizzi in accordo con la

 

Presidenza nazionale, nel rigoroso rispetto dell’unicità istituzionale della Struttura

Art. 41 – Lo stemma dell’Associazione consiste in un disco sul quale è raffigurato un nodo di filo di ferro spinato tipico dei reticolato, su sfondo azzurro, conforme al modello depositato agli atti dell’Associazione.

Art. 42 – La bandiera dell’Associazione è la bandiera nazionale portante al centro lo stemma sociale. Intorno allo stemma e su le bande azzurre pendenti dall’asta può essere ricamata la dicitura “Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti” o semplicemente A.N.E.I. con l’eventuale aggiunta di Sezione di  termine atto a designare l’organo che rappresenta.

Art. 43 – Il distintivo è analogo allo stemma sociale e porta raffigurato in oro i‘il nodo direticolato” e cfrcolamente la scatta in oro %ssochzône Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti”. Il fazzoletto, di forma triangolare, ha i colori della bandiera nazionale, con al centro lo stemma e la dicitura di cui all’art. 41 di colore azzurro. Essi sono uguali per tutta l’Associazione.

Le sezioni sono comunque autorizzate a utilizzare le Insegne attualmente esistenti.

Art. 44 – La festa dell’Associazione ricorre il 20 settembre e viene celebrata a livello nazionale a Padova presso il Tempio dell’internato Ignoto ILu1tima domenica di settembre.

Art. 45 – Per quanto dallo statuto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in vigore.