A N E I

Associazione Nazionale Ex Internati 
nei Lager nazisti
– Volontari della Libertà –
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ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO SEZIONI

A.N.E.I. SEZIONE DI _________

Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti

 

ATTO COSTITUTIVO

 

L ‘anno …… il mese di  ……………….. il giorno …. in  ……….., alle ore……….), presso locali siti in Via…………………….., n…  sono presenti i signori: …………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

convocati in assemblea straordinaria in quanto Soci della Associazione Nazionale ex Internati nei Lager Nazisti (A.N.E.I.) Sezione/Federazione di………………………

 

Presiede l’assemblea il Presidente (……………) della Sezione/Federazione, assistito dal sig. ………………. con funzioni di Segretario verbalizzante.

 

L’ANEI è presente sul territorio di ………. dall’anno  ….  costituitasi come Sezione/ Federazione in osservanza dello Statuto dell’ANEI Nazionale per rappresentare e promuovere sul territorio le finalità della Associazione consistenti nel mantenere nella cultura e nella memoria collettiva la drammatica vicenda umana e sociale e nazionale di tutti coloro che, militari e civili, furono internati in Germania o altrove, dopo l’8 settembre 1943, ad opera delle autorità naziste o fasciste, per il rifiuto a collaborare da essi opposto, hanno contribuito con il loro comportamento alla lotta della Resistenza per la rinascita di un’Italia libera e democratica.

La Sezione/Federazione, attraverso i suoi dirigenti e i suoi soci, è stata presente nella vita civile e sociale della comunità locale con iniziative proprie e partecipando e collaborando ad iniziative e attività promosse dalle istituzioni pubbliche e da altre associazioni di settore.

I soci della Sezione/Federazione intendono con questo atto costitutivo rinnovare il patto associativo adeguandolo allo Statuto nazionale dell’ANEI approvato dal Congresso Nazionale del 14-15 aprile 2018 e in osservanza del Regolamento attuativo approvato dal Consiglio Nazionale il 29 settembre 2019.

L’assemblea prende atto del regolamento interno predisposto dalla Presidenza Nazionale ANEI, secondo le seguenti notazioni:

  • la Sezione è articolazione territoriale dell’ANEI; gode di autonomia amministrativa e di svolgimento di iniziative nel rispetto delle finalità della associazione;
  • i soci sono gli I.M.I., i parenti di I.M.I. e le persone che si riconoscono nei principi fondativi dell’ANEI e si impegnano a collaborare attivamente alla realizzazione dei suoi fini;
  • la vita della Sezione è democratica e partecipata; l’amministrazione osserva le regole di trasparenza e di legge.

 

Si decide:

  • il rinnovo del patto associativo con l’approvazione del presente “Atto Costitutivo”;
  • il regolamento interno nel testo che segue;
  • di provvedere con successiva assemblea a eleggere il Consiglio Direttivo della Sezione e gli altri organi previsti dal regolamento interno, qualora si tratti di costituire una nuova Sezione e non una transizione da Federazione a Sezione.

 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore……..

 

IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO

 

………………….                                                                   …………………

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento della A.N.E.I. SEZIONE DI _________

Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti

 

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita la Sezione “ANEI……………” quale articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti (A.N.E.I.), Ente Morale con D.P.R.2.4.1948 n. 403. 

La Sezione gode di autonomia amministrativa alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale ANEI e, nell’esercizio delle sue attività, osserva le norme giuridiche riguardanti gli enti associativi no profit.

La Sezione è dotata di un suo codice fiscale.

L’A.N.E.I. Sezione “……………..”  ha sede in …………………, Via ………………….. 

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione all’ANEI Nazionale e agli uffici competenti.

 

ART. 2 – Missione e finalità   (rifer. art. 2 e 3 dello Statuto Nazionale)

L’A.N.E.I. ha come missione di rappresentare nella cultura e nella memoria collettiva la drammatica vicenda umana e sociale e nazionale di tutti coloro che, militari e civili, furono internati in Germania o altrove, dopo l’8 settembre 1943, ad opera delle autorità naziste e fasciste, per il rifiuto a collaborare da essi opposto. Essi hanno contribuito con il loro comportamento alla Resistenza per la rinascita di un’Italia libera e democratica.

L’A.N.E.I. si ripromette in particolare modo di:

  1. mantenere saldi fra i soci i vincoli di solidarietà affermatisi nei campi di internamento;
  2. custodire il patrimonio morale, civile e storico dell’esperienza dell’internamento promuovendone la conoscenza e la divulgazione alle nuove generazioni;
  3. raccogliere memorie e testimonianze e favorire ricerche storiche approfondite relative al sistema concentrazionario dei Lager fascisti e nazisti;
  4. onorare i Caduti e far conoscere i luoghi della memoria ad essi dedicati;
  5. diffondere la cultura della pace, il valore della persona umana, il vincolo della solidarietà, l’opposizione ad ogni forma di sopraffazione e di dittatura,
  6. partecipare alla vita democratica nazionale ed europea;
  7. attuare rapporti di fraterna solidarietà, anche sul piano internazionale, con le associazioni combattentistiche e d’arma e con le altre associazioni affini;
  8. difendere i valori della Costituzione e l’unità nazionale nell’ambito di un’Europa libera e democratica.

La Sezione “­­ _________” è custode delle suddette finalità e per il loro perseguimento promuove:

  1. la formazione e la informazione, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, sulle finalità e sulle iniziative dell’ANEI volte a rappresentare nella cultura e nella memoria collettiva la drammatica vicenda umana, sociale e nazionale di tutti coloro che, militari e civili, furono internati in Germania o altrove, dopo l’8 settembre 1943, ad opera delle autorità naziste e fasciste;
  2. convegni, incontri, conferenze sui temi di cui all’art. 2 dello Statuto nazionale e, in particolare, sul tema degli I.M.I. e dell’internamento;
  3. assistenza nella ricerca di informazioni relative agli I.M.I.;
  4. l’organizzazione di viaggi presso i luoghi della memoria;
  5. collaborazione con Istituzioni per pubbliche manifestazioni celebrative;
  6. assistenza nella compilazione della domanda per la Medaglia d’Onore.

La Sezione inoltre, qualora si doti di partita IVA, può realizzare iniziative da cui si possano ricavare dei fondi per sostenere l’attività istituzionale nel rispetto delle norme in vigore.

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

 

ART. 3 – Soci (rif. artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Nazionale)

È istituito il Registro speciale dei soci honoris causa riservato ai Caduti in Germania o altrove durante l’internamento o successivamente   in conseguenza di esso.

Possono essere soci ed iscritti nel registro sociale ordinario:

  1. i cittadini italiani che siano stati internati in Germania od altrove dalle autorità naziste e fasciste dopo 1’8 settembre 1943, sia come militari sia come civili, e non abbiano comunque volontariamente collaborato né con i nazisti né con i fascisti;
  2. coloro che, pur non essendo stati internati, siano legati da rapporto di parentela con un ex internato;
  3. coloro che, pur non rientrando nelle su elencate categorie, si riconoscano nei principi espressi dall’articolo 2 del presente statuto e vogliano collaborare attivamente alla realizzazione dei suoi fini (soci simpatizzanti).

L’accertamento dei requisiti dei Soci simpatizzanti compete al Consiglio Direttivo della Sezione tramite un formulario predisposto dalla Presidenza Nazionale nel quale il richiedente dichiara di riconoscersi nei principi espressi dall’articolo 2 dello statuto nazionale e di impegnarsi a collaborare attivamente alla realizzazione dei fini dell’ANEI.

I Soci simpatizzanti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Il Consiglio della Sezione esamina le domande di adesione; le approva o le respinge motivandone l’eventuale diniego, entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Trascorso detto termine, o nel caso di diniego, la domanda di adesione passa per competenza al Consiglio Nazionale, che decide in modo inappellabile.

Non possono fare parte dell’Associazione:

  1. coloro che, durante o dopo l’internamento ad opera delle autorità naziste e fasciste, in Germania od altrove, abbiano aderito alla “Repubblica Sociale Italiana” o cooperato con le forze armate naziste o fasciste;
  2. coloro che durante l’internamento si siano resi colpevoli di atti disonorevoli nei confronti dei propri compagni;
  3. coloro che abbiano contribuito ad azioni di violenza o di coercizione morale da parte delle autorità naziste e fasciste nei confronti degli internati.

 

ART. 4 – Diritti e doveri dei soci  (rif. artt. 7 e 8 dello Statuto Nazionale)

Ogni socio deve:

  1. avere la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Associazione ed essere in regola con la quota annuale;
  2. osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni degli organi nazionali e territoriale dell’associazione;
  3. partecipare alla vita dell’associazione informando la propria attività a principi di solidarietà verso gli altri associati.

Ogni socio ha diritto a partecipare con voto deliberativo all’assemblea sezionale e di essere eletto alle cariche sociali della Sezione di cui fa parte.

I Soci svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle competenze e delle disponibilità personali.

 

ART.  5 – Socio “ad honorem”. (rif. art. 9 dello Statuto Nazionale)

A chi si sia reso altamente benemerito della causa degli ex internati può essere conferito il titolo di socio “ad honorem” su deliberazione del Consiglio Nazionale, il quale può revocare la concessione soltanto nel caso di indegnità dell’insignito.

Una Sezione, di propria iniziativa, può proporre al Consiglio Nazionale il conferimento del titolo di socio “ad honorem” a persona che abbia illustrato l’ANEI a livello territoriale. Il suo nome, una volta intervenuta l’approvazione del Consiglio Nazionale, viene iscritto in apposito albo sezionale. Il socio “ad honorem” può partecipare alle assemblee della Sezione, senza diritto di voto.

 

ART. 6 – Cessazione del socio (rif. art. 10 dello Statuto Nazionale)

La qualità di socio si perde:

  1. per decesso;
  2. per dimissioni;
  3. per morosità. Coloro che hanno perso la qualità di socio per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate a discrezione del Consiglio stesso;
  4. per cancellazione dall’elenco dei soci, quando risulti che l’iscritto non è in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione a socio;
  5. per espulsione, come da successivo articolo.

 

ART. 7 – Provvedimenti disciplinari (rif. art. 11 dello Statuto Nazionale)

Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo:

  1. deplorazione;
  2. sospensione a tempo determinato o indeterminato quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all’espulsione;
  3. espulsione: quando ricorrano gravissimi, comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata inefficace un’eventuale sospensione a tempo indeterminato.

L’interessato, avverso al provvedimento, può proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro un mese dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Per l’adozione dei provvedimenti disciplinari il Consiglio Direttivo deve attenersi alla seguente procedura:

  • contestazione dell’addebito in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dall’occorso;
  • raccolta delle giustificazioni dell’interessato, entro i successivi 10 (dieci) giorni;
  • adozione del provvedimento entro ulteriori 20 (venti) giorni, informandolo della possibilità di presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

ART. 8 – Quota sociale (rif. art. 13 dello Statuto Nazionale)

La quota sociale annua è fissata dal Consiglio Nazionale dell’ANEI entro il 30 novembre di ciascun anno, altrimenti si intende confermata quella in vigore nell’anno precedente.

L’assemblea dei soci della Sezione può approvare un ulteriore contributo associativo destinato a finanziare le attività della Sezione stessa.

La quota sociale deve essere corrisposta dal socio con le modalità stabile dal Consiglio Direttivo della Sezione.

 

ART. 9 – Organi sociali (rif. art. 21 e 25 dello Statuto Nazionale)

Gli organi della Sezione sono:

  1. L’Assemblea dei soci,
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Vice Presidente
  5. Il Segretario con funzioni di Tesoriere
  6. Il Revisore dei Conti (vedi art. 14)

Lo svolgimento degli incarichi è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spesa.

 

ART. 10 – Assemblea dei Soci (rif. art. 22 dello Statuto Nazionale)

L’Assemblea è l’organo sovrano della Sezione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno due volte all’anno dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto notificato anche con modalità telematiche da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L’assemblea ha le seguenti attribuzioni:

  1. approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  2. determinare le linee generali programmatiche dell’attività della Sezione;
  3. approvare il regolamento interno;
  4. eleggere il Consiglio Direttivo;
  5. eleggere il Revisore dei Conti, se previsto;
  6. approvare l’eventuale contributo integrativo sezionale della quota sociale;
  7. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per regolamento, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica del regolamento e lo scioglimento della Sezione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 11 – Validità delle assemblee (rif. art. 29 e succ. dello Statuto Nazionale)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche al regolamento con la con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Per la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea straordinaria valgono le norme previste per l’assemblea ordinaria.

Nelle assemblee per le modifiche regolamentari e per la elezione degli organi della Sezioni è necessaria la presenza di un incaricato della Presidenza Nazionale.

Alle assemblee in cui si svolgono le elezioni degli organi sociali, si modifica il regolamento o si delibera lo scioglimento della Sezione, partecipa un incaricato dalla Presidenza Nazionale dell’ANEI.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o da persona appositamente incaricata dal Presidente della Sezione e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 12 – Consiglio Direttivo (rif. art. 23, 34 e 35 dello Statuto Nazionale)

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non più di sette membri eletti dalla assemblea dei soci tra i propri componenti, che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato utilizzando l’ordine progressivo delle elezioni dell’ultima assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge il Presidente della Sezione, il Vice Presidente e il Segretario con funzione di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni speciali per lo studio di particolari problemi inerenti all’attività della Sezione stabilendone il tema, la durata e la composizione.

 

ART. 13 – Presidente (rif. art. 24 dello Statuto Nazionale)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione. Tiene i rapporti con i terzi e con gli organi nazionali dell’ANEI.

Convoca e presiede le Assemblee dei soci e il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni; provvede alle spese e alle obbligazioni secondo quanto previsto dal bilancio preventivo.

È coadiuvato dal Vice Presidente al quale può delegare tutti o in parte i suoi poteri. È assistito dal Segretario che ne esegue le direttive.

 

ART. 14 – Il Revisore dei Conti (rif. art. 27 dello Statuto Nazionale)

L’organo di controllo interno della gestione economica è affidato ad un Revisore dei Conti eletto dalla Assemblea dei Soci tra persone esperte in materia di revisione contabile, anche tra non soci della Associazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati.

Il Revisore controlla la regolarità contabile e amministrativa della Sezione; relaziona sul Conto Consuntivo. È inviato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In presenza di una limitata movimentazione economica, e cioè un volume di entrate e di spese inferiore ad €. 10.000,00 (diecimila) l’anno, il Consiglio Direttivo può chiedere alla Presidenza Nazionale la deroga alla nomina del Revisore dei Conti.

In questo caso i compiti di controllo contabile sono in capo al Tesoriere e la responsabilità della corretta amministrazione è in capo al Presidente della Sezione.

 

ART. 15 – Risorse economiche (rif. art. 12 dello Statuto Nazionale)

Le risorse economiche della Sezione sono costituite da:

  1. quote sociali e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

La Sezione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

La Sezione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

ART. 16 – Bilancio di previsione e Conto Consuntivo (rif. art. 36 dello Statuto Nazionale)

L’esercizio finanziario della Sezione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di previsione annuale dell’anno successivo, accompagnato da una relazione programmatica, e deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 30 di novembre.

Il conto consuntivo o rendiconto economico-finanziario rappresenta tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso in termini di competenza, e deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, previa relazione del Revisore dei Conti, qualora nominato.

 

ART. 17 – Norme di amministrazione (rif. art. 37 e 38 dello Statuto Nazionale)

Gli amministratori della Sezione sono obbligati a svolgere i seguenti fondamentali adempimenti:

  1. tenere l’elenco dei soci costantemente aggiornato, con l’indicazione delle quote sociali versate;
  2. tenere l’elenco aggiornato delle cariche sociali, con l’indicazione delle generalità e della residenza dei componenti degli organi della Sezione;
  3. dotarsi e fare approvare nei termini stabiliti il bilancio di previsione, il conto consuntivo;
  4. tenere il giornale di cassa e le scritture contabili;
  5. provvedere ad ogni altro adempimento previsto da norme giuridiche specifiche (fiscali, privacy, sicurezza, ed altro).

Gli amministratori della Sezione sono tenuti ad inviare con tempestività alla Presidenza Nazionale copia dell’elenco dei soci, dell’elenco delle cariche sociali, inclusi gli eventuali avvicendamenti, nonché copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo della Sezione.

Nessuna spesa può essere eseguita senza l’autorizzazione del Presidente della Sezione o di chi lo sostituisce. Il Segretario svolge le funzioni di cassiere economo tesoriere. Il tesoriere cura la tenuta degli atti contabili sotto la vigilanza del Presidente e del Revisore dei Conti, qualora nominato.

Il Presidente della Sezione esercita il controllo amministrativo sugli organi dipendenti, sia direttamente che a mezzo di incaricati.

 

ART. 18 – Organizzazione associativa (rif. art. 2 del Regolamento)

La Sezione, per maggiore funzionalità, può costituire Delegazioni, senza autonomia economica e amministrativa, con lo scopo di favorire una più efficace presenza della associazione sul territorio.

Le Delegazioni possono promuovere sul loro territorio, d’intesa con i dirigenti della Sezione, le attività previste dal regolamento. La Delegazione è coordinata da un responsabile che risponde direttamente al Presidente della Sezione territoriale.

I compiti e le modalità di organizzazione delle Delegazioni locali sono approvati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

 

ART. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio (rif. art. 39 dello Statuto Nazionale)

L’eventuale scioglimento della Sezione è approvato col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto alla ANEI nazionale.

 

ART. 20 – Disposizioni finali

Si fa rinvio allo Statuto Nazionale ANEI e ai provvedimenti attuativi approvati dal Consiglio Direttivo della Sezione per quanto riguarda:

  • lo stemma dell’Associazione;
  • la bandiera;
  • il distintivo.
  • la festa sociale nazionale.

 

Art. 21 – Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale dell’ANEI e quelle previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.